Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico
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Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico

 

AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO A GENOVA

 

 

 SUPERBONUS 110%

Con il Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, noto come Decreto Rilancio, viene introdotto un nuovo strumento di incentivazione per la riqualificazione energetica: il Superbonus 110%.

L’incentivo prevede per il cittadino la possibilità di vedersi restituito il 110% dell’importo versato per sostenere l’intervento di riqualificazione. L’incasso di tale importo avverrebbe in 5 quote annuali, sottoforma di detrazione fiscale. In pratica, al termine dei 5 anni, a fronte di una spesa pari a 100, otterrai un rimborso pari a 110.In alternativa il cittadino può optare per uno sconto in fattura immediato pari al 100% dell’importo previsto per l’intervento.

Sarà così possibile effettuare gratuitamente l’intervento di riqualificazione energetica. L’ultimo metodo per beneficiare del Superbonus 110% è quello di effettuare la cessione del credito al fornitore che ha effettuato i lavori (qualora lo accetti) o ad un istituto di credito (ad esempio la propria banca), l’importo corrisposto al cittadino varierà secondo le leggi di mercato per arrivare ad un massimo del 110% dell’importo previsto per l’intervento: un guadagno assicurato!

La riqualificazione energetica è perseguibile con interventi mirati, tra cui la sostituzione del sistema di climatizzazione invernale con una pompa di calore elettrica o ibrida.

Sono esclusi dall’incentivo gli edifici plurifamiliari con riscaldamento autonomo.

 

 

 

Cosa si intende per riqualificazione energetica?

Applicare la riqualificazione energetica alla propria casa significa innalzarne la classe di efficienza

energetica aumentando nel contempo il valore dell’immobile sul mercato. La riqualificazione energetica passa dalla riduzione del consumo di energia, un intervento a favore dell’ambiente ed a anche del portafoglio.

 

 

 

 

 

 

 

Cos’è una Pompa di Calore?

Le pompe di calore sono macchine elettriche in grado di estrarre il calore da una fonte naturale

(aria, acqua o terra) e trasferirlo all’interno di un edificio alla temperatura e nella modalità idonea, in funzione

del tipo di impianto di riscaldamento

 

 

 

 

 

CONTO TERMICO 2.0

Il Conto Termico incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. I beneficiari sono principalmente le Pubbliche amministrazioni, ma anche imprese e privati.

Grazie al Conto Termico è possibile riqualificare i propri edifici per migliorarne le prestazioni energetiche, riducendo in tal modo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi parte della spesa sostenuta. Recentemente, il Conto Termico è stato rinnovato rispetto a quello introdotto dal D.M. 28/12/2012.

Oltre ad un ampliamento delle modalità di accesso e dei soggetti ammessi (sono ricomprese fra le PA anche le società in house e le cooperative di abitanti), sono previsti nuovi interventi di efficienza energetica. E’ stata inoltre rivista la dimensione degli impianti ammissibili e snellita la procedura di accesso diretto per apparecchi con caratteristiche già approvate e certificate (Catalogo).

Il limite massimo per l’erogazione degli incentivi in un’unica rata è di 5.000 euro e i tempi di pagamento sono all’incirca di 2 mesi.

I soggetti che possono richiedere gli incentivi del nuovo Conto Termico sono:

Le Pubbliche amministrazioni Sono inclusi gli ex Istituti Autonomi Case Popolari, le cooperative di abitanti iscritte all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi costituiti presso il Ministero dello Sviluppo Economico, nonché le società a patrimonio interamente pubblico e le società cooperative sociali iscritte nei rispettivi albi regionali.

I soggetti privati: L’accesso ai meccanismi di incentivazione può essere richiesto direttamente da questi soggetti o tramite una ESCO: le Pubbliche amministrazioni dovranno sottoscrivere un contratto di prestazione energetica, i soggetti privati un contratto di servizio energia. 

tramite Accesso Diretto: la richiesta deve essere presentata entro 60 giorni dalla fine dei lavori.

È previsto un iter semplificato per gli interventi riguardanti l’installazione di apparecchi di piccola taglia (per generatori fino a 35 kW e per sistemi solari fino a 50 m2) nel caso di installazione di componenti con caratteristiche garantite che sono contenuti nel Catalogo degli apparecchi domestici, pubblicato e aggiornato periodicamente dal GSE.

 Per i Soggetti Privati (persone fisiche o aziende) rientrano tra gli interventi ammessi al Conto Termico 2.0 la sostituzione di uno o più generatori di calore e l’installazione di prodotti ad alta efficienza energetica (esclusivamente per interventi con caldaie, stufe e termo-camini a biomassa il generatore da sostituire deve essere alimentato a gasolio o a biomassa).

Esclusivamente per impianti solari termici è ammessa la sola installazione.

2A) Sostituzione di uno o più generatori di calore con nuovi in  pompe di calore

2B) Sostituzione di uno o più generatori di calore con nuovi utilizzanti biomasse

2C) Installazione di impianti solari termici

2D) Sostituzione di scalda-acqua elettrico con nuovi in pompa di calore

2E) Sostituzione di uno o più generatori di calore con nuovi sistemi Ibridi (pompa di calore + condensazione “factory-made”)

 

ECOBONUS

Si tratta di un incentivo fiscale del che si recupera in 10 anni sull’IRPEF per un limite massimo di € 30.000,00 (importo max detraibile) per unità immobiliare,  ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica sugli edifici esistenti (non sono ammessi all’incentivo quindi interventi su nuove costruzioni).

Gli interventi incentivabili sono:

Detrazione 50% per interventi di sostituzione infissi

Detrazione 50% per interventi di sostituzione di porte di ingresso

Detrazione 50% per installazione di Schermature Solari

Detrazione 50% per interventi di installazione, integrazione o sostituzione di generatori alimentati da biomasse

Detrazione 65% per sostituzione generatore di calore con caldaia a condensazione (classe A minimo) e valvole termostatiche

Detrazione 65% per interventi di sostituzione generatore di calore con nuovo in pompa di calore

Detrazione 65% per interventi di sostituzione generatore di calore con nuovo sistema ibrido (pompa di calore + caldaia a condensazione “factory made”)

Detrazione 65% per installazione impianti solari termici

Detrazione 65% per interventi di isolamento termico delle strutture orizzontali o verticali

La domanda di incentivo deve essere presentata dal Soggetto Richiedente (colui che possiede un titolo sull’immobile e sostiene le spese per l’intervento) o da un Soggetto Delegato  entro 90 giorni dalla data di conclusione dell’intervento tramite comunicazione telematica sul portale dedicato ENEA.

 

BONUS RISTRUTTURAZIONI

Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019 è possibile usufruire di una detrazione del 50% con un limite massimo di spesa di 96.000 euro.

La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

È prevista, inoltre, una detrazione Irpef, entro l’importo massimo di 96.000 euro, anche per chi acquista fabbricati a uso abitativo ristrutturati.

I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono:

quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). In particolare, si tratta degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze

quelli indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali

quelli necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se questi lavori non rientrano nelle categorie indicate nei precedenti punti e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza

quelli relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune

quelli finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione)

quelli per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992. La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano nell’agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a determinate condizioni, è prevista la detrazione Irpef del 19%

quelli di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Con riferimento alla sicurezza domestica, non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (ad esempio non spetta alcuna detrazione per l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas). L’agevolazione compete, invece, anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante). Tra le opere agevolabili rientrano l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio, l’installazione del corrimano

quelli relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza

quelli finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici.

Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:

le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse

le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento

le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 - ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71)

le spese per l’acquisto dei materiali

il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti

le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi

l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori

gli oneri di urbanizzazione

gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

 

 

 

 

Climatique srl

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